Credito di imposta alle imprese  per l’acquisto di energia elettrica

Il Governo  ha messo in campo una serie di interventi per aiutare le imprese ad affrontare i forti rincari dei prezzi dell’energia elettrica.

E’  previsto per le imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 kW

un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022 (periodo 1° aprile – 30 giugno).

Tale spesa deve essere comprovata dal possesso delle fatture di acquisto.

Il requisito per poter beneficiare del credito di imposta è che il costo  medio per Kwh pagato per il 1°trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019.

Ai fini del calcolo del costo medio per Kwh bisogna tenere conto all’interno della fattura della sola voce “spese per la materia energia”, escludendo imposte, spese di trasporto ed altre voci.

Per le imprese non ancora costituite alla data del 01/01/2019 si assume come parametro di riferimento il costo di € 69,26/MWh.

Con il DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) il credito di imposta al 15% a favore delle imprese “non energivore” è stato esteso anche per le spese sostenute nel 3° trimestre 2022.

Anche in questo caso il credito è concesso a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media del 2° trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019.

Il DL Aiuti-ter  ha esteso il credito di imposta ai mesi di ottobre e novembre, ed ha aumentato la percentuale del credito passando dal 15% al 30%.

E, cosa ancor più importante, è stata ampliata anche la platea di imprese che ne possono beneficiare in quanto è stato previsto per tutte le imprese con contatore di potenza pari o superiore a 4,5 Kwh.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in F24.

I crediti relativi al secondo trimestre potranno essere compensati entro il termine ultimo del 31/12/2022.

Quelli relativi al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e novembre potranno invece essere compensati in F24 entro il 31/03/2023.

 

Qualora foste interessati Vi preghiamo di contattare via mail lo studio.

CARUSO&VITALE 

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