Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio che produce effetti da oggi 12 marzo 2020 fino al 25 marzo prossimo, introduce sull’intero territorio nazionale ulteriori e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Nel rimandarVI alla lettura del decreto, si evidenziano di seguito alcune semplificazioni:

Attività sospese

  1. Le  attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 (cui si rinvia) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  2. Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta la possibilità della consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  3. Le mense che non  garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  4. parrucchieri, barbieri, estetisti

 

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Chi può restare aperto

  1. le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Ipermercati, supermercati, discount alimentari
  3. Benzinai
  4. Ferramenta
  5. Ottici
  6. Chi svolge commercio al dettaglio di

– attrezzature per telecomunicazioni, elettronica, elettrodomestici e apparecchiature informatiche

– materiale elettrico/temoidraulico, vetro e articoli per l’illuminazione

– articolo igienico/sanitari, articoli medicali e ortopedici

-articoli di profumeria, prodotti per l’igiene personale

  1. lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse
  2. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie

10.alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile,siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti,siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare  strumenti di protezione individuale,siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Caruso&Vitale srl

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