La misura ha per oggetto
(i) la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
(ii) l’allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.
Le imprese che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti somo le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento?
– L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
– L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Quando è possibile presentare la domanda?
Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell’Accordo per il credito 2015; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 marzo 2015.
L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.