Versamento delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale
Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che i contribuenti ISA e quelli forfetari dovranno seguire per versare gli importi dovuti relativi al primo periodo di adesione.
Il Concordato preventivo biennale è un nuovo istituto che consente ai soggetti aderenti di stabilire d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato.
Il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 disciplina le modalità attuative del concordato fiscale.
Il documento di prassi amministrativa ha istituito 6 codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute per aderire al Concordato preventivo biennale. I primi quattro dovranno essere utilizzati da coloro che applicano gli ISA; gli ultimi due da coloro che aderiscono al regime forfetario.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘4068’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4069’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4070’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4071’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4072’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- 4073’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del Dlgs n. 13 del 2024’.
Iva – Emissione nota di variazione – Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle imprese
All’Agenzia delle Entrate hanno chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva.
Con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l’Amministrazione finanziaria ha riepilogato la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie e, in particolare, delle operazioni di fusione e incorporazione disciplinate dall’articolo 2504-bis del Codice civile il quale dispone che: ‘la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione’.
La disciplina fiscale, con l’articolo 172, comma 4, del Tuir, ha disposto gli effetti successori in ordine al subentro della società o dell’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
Recentemente la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, ha ribadito che la fusione comporta l’estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante.
La fusione non è un’operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né a trasferirli ad un altro soggetto con permanenza in vita del disponente, quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo.
Al verificarsi delle condizioni innanzi citate, dunque, la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l’altro, la facoltà di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata. Tale subentro ricorre anche ai fini della ricezione della nota di variazione, laddove l’operazione straordinaria abbia visto coinvolto il cessionario/committente.
I principi enucleati dalla Suprema corte non trovano applicazione, invece, nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società che comporta la sua estinzione mediante la cancellazione dal Registro delle imprese.
In tale evenienza, infatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga che l’estinzione della società, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, dia luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, resta ferma, come evidenziato dalla stessa Suprema corte nella sentenza n. 21970/2021, la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle altre ‘operazioni straordinarie’ che determinano una successione dell’avente causa nei diritti e negli obblighi della società coinvolta nelle predette operazioni.
Con la liquidazione ordinaria, infatti, si concludono tutti i rapporti sociali, nei quali il soggetto-società viene liquidato e cessa di operare sul mercato; non c’è continuazione di impresa né subentro di altri soggetti.
L’estinzione della società determina, pertanto, l’estinzione delle predette posizioni soggettive le quali non ricadono nel fenomeno successorio.
Ne consegue che, qualora la società emittente la fattura si estingua prima di aver esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, ove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Tornano, dunque, applicabili i limiti secondo cui, per emettere la nota di variazione prevista dall’articolo 26 Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) è necessaria l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria e che esista corrispondenza tra i due atti contabili ovvero tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio.
In conclusione, estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’Iva relativa ad un credito non incassato.
La risoluzione fornisce un altro chiarimento in merito all’indirizzo espresso dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 6070 del 2013, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che l’estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
Il Fisco precisa che l’esercizio di posizioni soggettive riferibili alla società, compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, non ricade nel fenomeno successorio e, pertanto, in caso di estinzione della società, i debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile.
L’articolo 28, comma 4, del Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,
Causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E/2024, ha istituito le causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA).
Con la risoluzione n. 46/E del 18 settembre 2024 l’Agenzia informa che, in sede di compilazione del mod. F24 per il versamento delle somme in parola, in corrispondenza del campo ‘codice posizione’ è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento è indicato il valore ‘0’.
Disciplina del Concordato Preventivo Biennale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale. Come chiarito nella legge delega, l’istituto si inserisce tra le diverse misure ‘finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo’. Il documento di prassi amministrativa è articolato in questo modo:
- la prima parte introduttiva, illustra gli aspetti del nuovo istituto;
- la parte centrale è dedicata ai contribuenti che applicano gli ISA e a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva descrive ulteriori elementi e fornisce chiarimenti su quesiti che investono il Concordato preventivo biennale.
Condizioni per accedere al Concordato
Possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le cause ostative previste dal decreto CPB.
Le condizioni ostative possono essere così riassunte:
- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al Concordato i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che il residuo dovuto risulti inferiore a 5 mila euro.
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento.
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è quella di precludere la possibilità di accedere al Concordato preventivo biennale nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioé:
- aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, della legge forfetari;
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Queste condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al Concordato fiscale.
Assenza di debiti tributari o contributivi
In merito alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, la circolare fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5 mila euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.
Qualora il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5 mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta. .
Nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. Non rilevano, dunque, i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.
Assenza di condanne
Riguardo alla condizione relativa all’assenza di condanne l’art. 11 del decreto Concordato precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Considerato che il predetto art. 11 che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
L’esclusione dall’accesso al Concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento venga irrogata una pena che supera i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale ‘soglia’ la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al Dlgs n. 108/2024 chiarisce che l’accesso al Concordato fiscale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza ‘irrevocabile’, non contemplando la disposizione l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell’accettazione della proposta di Concordato attraverso l’apposita modulistica.
Ambito oggettivo del Concordato preventivo biennale
Se accettata la proposta di concordato definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA la base imponibile Irap. Naturalmente questo non vale per i forfettari per i quali l’adesione al Concordato rileva per il solo anno 2024.
Resta invece esclusa dal Concordato fiscale l’Iva che continua a trovare applicazione secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Contribuenti ISA
In merito ai soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze o minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2 mila euro.
- il reddito d’impresa, di cuil’art. 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir.
In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 Dlgs n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto Concordato per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Sebbene l’art. 17 del decreto Concordato, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.
Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro.
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna quindi a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni.
Forfetari
Le regole di applicazione del Concordato ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA in ragione delle peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.
Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al Concordato è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.
Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato. Trattandosi di contribuenti che ‘ordinariamente’ determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato fiscale.
Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo di questi programmi informatici.
Per il primo anno di applicazione del Concordato le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto, il contribuente può aderire alla proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Utilizzando il software in argomento il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
La metodologia adottata per l’adesione al Concordato si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il termine per aderire al Concordato è perentorio, in quanto il legislatore, solo per il 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di Concordato non trova applicazione l’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Cause di cessazione del Concordato
Il Concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il Concordato);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA);
- operazione di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Cause di decadenza
L’art. 22 del decreto Concordato prevede che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.
Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.
Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- la commissione di altre violazioni ritenute di ‘non lieve entità’.
Si tratta di violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente a periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazioni inesatte o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva.
Altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra ipotesi di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Ancora un’altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengono meno i requisiti o risultino insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato.
Infine, è prevista la decadenza quanto è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.
In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di Concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, secondo quanto previsto nel decreto Concordato, in caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Il documento di prassi amministrativa rileva, altresì, che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Concordato, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti per accedervi e non siano incorse cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato.
Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al Concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà messo a disposizione per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le stesse modalità previste per la prima adesione.
Differimento del termine dei versamenti
Per il primo anno di applicazione del Concordato è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.
In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono provvedere entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre la norma chiarisce che è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ovvero entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La norma specifica che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del Tuir interessati dalla applicazione degli ISA.
Risposte a quesiti
L’ultima parte della circolare è dedicata alle risposte ai quesiti formulati dalle organizzazioni di categoria e dalla stampa specializzata. Viene chiarito, ad esempio, che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di Concordato può ancora farlo, presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre 2024.
Qualora il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, riceverà dall’Agenzia delle Entrate due proposte, alle quali l’interessato potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.