Di seguito alcune precisazioni e chiarimenti circa i vari dubbi sollevati dopo la pubblicazione del Decreto Cura Italia.

AVVISI BONARI –  LE RATE NON SONO SOSPESE

Purtroppo sembra ormai certo, in assenza di specifici chiarimenti ministeriali, che gli avvisi bonari e le rate in scadenza degli stessi, anche se comprese nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020, siano esclusi dalla sospensione dei versamenti. Si consiglia pertanto di procedere con il versamento nei termini delle scadenze originarie al fine di non perdere la riduzione ad un terzo della sanzione o di non decadere dal beneficio della rateazione.

Qualora nel periodo compreso fra il 16 marzo e la data odierna fossero in scadenza eventuali rate di avvisi bonari consigliamo di pagarli al più presto: un ritardo di pochi giorni in questo difficile periodo dovrebbe essere tollerato.

 

RITENUTE D’ACCONTO –  NON SONO SOSPESE QUELLE INERENTI A LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI  

In assenza di specifici chiarimenti ministeriali  i versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi  (cod. 1040) e sulle provvigioni (cod.1038) o su altri redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, non rientrano tra i pagamenti che beneficiano della proroga al 31 maggio.

 

MORATORIA SU MUTUI  (E ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE) ANCHE A PROFESSIONISTI

Il Mef ha chiarito con una nota esplicativa che le misura di sostegno previste dal decreto Cura Italia e consistenti in:

  • Sospensione del pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari fino al 30 settembre 2020.
  • Rinvio della data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 fino a quest’ultima data.
  • Linee di credito accordate “sino a revoca” e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non revocabili fino al 30 settembre.
  • Sospensione della quota capitale dei canoni di leasing fino al 30 settembre.

Che inizialmente sembrava fossero previste per le sole piccole e medie imprese sono invece estese anche ai professionisti.

 

SANZIONI STABILITE DAL GOVERNO IN DATA 24 MARZO PER LE IMPRESE CHE NON RISPETTERANNO GLI OBBLIGHI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ FINO AL 3 APRILE  

Le imprese e gli esercizi commerciali che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai decreti fino alla data del 3 aprile 2020 potranno subire, a titolo di sanzione, una condanna a tenere chiusa l’attività per 30 giorni

Caruso&Vitale

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