Il Decreto Fiscale prevede le seguenti principali misure:

1)Appalti: ritenute e compensazioni: Dal 1° gennaio 2020 il committente che affida a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto o altri contratti comunque denominati, una o più opere o uno o più servizi

  • di importo annuo superiore a 200.000 euro;
  • caratterizzati dall’uso prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente;
  • con l’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;

è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell’appalto/subappalto.

Le ritenute dovranno essere versate con distinti F24 per ciascun committente.

L’impresa appaltatrice, entro 5 giorni lavorativi deve trasmettere al committente:

  • modelli F24;
  • elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’appalto con il numero di ore lavorate da ciascuno;
  • retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione;
  • dettaglio delle ritenute eseguite per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relative all’appalto.

In caso di mancata trasmissione della documentazione, o in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati indicati nella documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore dell’appalto, nel limite di quanto non versato, dandone comunicazione entro 90 giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di inottemperanza a questi obblighi il committente sarà tenuto a versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice.

Gli obblighi possono essere tuttavia disapplicati se l’appaltatore o subappaltatore comunica al committente (allegando una specifica certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  1. Essere in attività dal almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi ed aver eseguito, in questi 3 periodi di imposta, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dei ricavi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
  2. Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi per importi superiori a 50.000 euro.

La certificazione ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.

2)Reati tributari, pene più severe :E’ stato allargato l’ambito dei reati fiscali abbassando le soglie di punibilità e aumentando la pena; più in dettaglio:

  • Dichiarazione infedele > riguarda coloro che indicano in una dichiarazione dei redditi o Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, con imposta evasa superiore a 100.000 euro (prima era 150.000). la pena va da 2 a 4 anni e 6 mesi (prima era da 1 a 3 anni).
  • Omessa presentazione > omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’Iva o del sostituto di imposta con imposta evasa superiore a 50.000 euro per ciascun tributo. La pena viene inasprita prevedendo la reclusione da 2 sa 5 anni (prima da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).
  • Dichiarazioni fraudolente > Nel caso di dich. fraudolenta con utilizzo di documenti per operazioni inesistenti la pena sarà da 4 a 8 anni di reclusione; con un’attenuante (da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro. Stessa pena e previsione attenuante anche per l’emissione di fatture false.Nel caso di dich. Fraudolenta con operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti la pena sarà da 3 a 8 anni.

3) Versamento imposta di bollo sulle e-fatture:se l’importo dovuto non supera la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali da effettuarsi entro il 16.6 e il 16.12 di ogni anno anziché entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.Sono state introdotte alcune variazioni anche in tema di sanzioni: in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente in modalità telematica l’ammontare dell’imposta, della sanzione del 30%, ridotta ad un terzo, e degli interessi; se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della

4) Nuovo termine presentazione 730: dal 2021 il termine per la presentazione del Mod. 730 viene spostato al 30 settembre.

5) Nuovo termine consegna C.U.: sempre a decorrere dal 2021 il termine, sia per la consegna al dipendente/sostituito, che per la trasmissione delle stesse all’Agenzia delle Entrate sarà il 16 marzo.

6) Prestazioni sanitarie a privati senza fattura elettronica: anche per il 2020 opera il divieto  di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; il divieto riguarda gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (Als, medici, ospedali, farmacie, presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, podologi, fisioterapisti e logopedisti, ecc

7)Ravvedimento senza limiti temporali per i tributi locali (IMU/TASI): La disciplina del Ravvedimento operoso sino ad oggi applicabile solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, è stata estesa alla totalità delle entrate tributarie; e quindi anche ai Tributi Locali (IMU e Tasi).Unica causa ostativa è la notifica dell’atto impositivo

8)Sanzioni POS: E’ scomparsa in fase di conversione la norma che prevedeva sanzioni a carico dei soggetti che non accettavano pagamenti tramite Pos.

9) Interessi legali: dal 1° gennaio 2020 l’importo degli interessi legali passa dallo 0,8% (applicabile fino al 31/12/2019) allo 0,05%.

10) Riduzione della soglia al contante: il limite di € 3.000 verrà diminuito ad € 2.000 a partire dal 01/07/2020 e a € 1.000 a decorrere dal 01/01/2022.

11) Riduzione al 50% degli acconti del 30/11.: i contribuenti soggetti agli Isa (e i soggetti collegati) potranno pagare la seconda rata di acconto Irpef/Ires e Irap 2019 nella misura del 50% (anziché 60%) o l’unica rata nella misura del 90% (anzichè 100%).Dal 2020 si tornerà  a pagare gli acconti nella misura del 100%; con la sola differenza che invece di pagare una prima rata del 40% ed una seconda del 60% si pagheranno 2 rate del 50% ciascuna.Per tutti gli altri contribuenti (non soggetti agli Isa e non forfettari) l’acconto sarà  sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e 60% come seconda rata.

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