lo Studio è a disposizione per l’assistenza, la compilazione e la trasmissione della domanda.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di domanda con la guida operativa per richiedere il contributo a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) introdotto dal Decreto Rilancio e destinato a imprese e Partite IVA economicamente danneggiate dall’emergenza Covid-19 e dal conseguente lockdown.
Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica. Il contributo è escluso da tassazione.
La domanda va presentata da partire dal pomeriggio del 15 giugno sino al 24 agosto – anche tramite intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure apposita procedura web all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, la domanda va presentata via PEC con firma digitale (allegando autocertificazione di regolarità antimafia).
Nella domanda occorre indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi 2019. Bisogna poi indicare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020. Questi importi devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, diversamente l’importo sarà considerato pari a zero.
Contestualmente all’accoglimento della domanda, l’Agenzia delle Entrate emette il mandato di pagamento con erogazione del contributo mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato o cointestato al richiedente.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle Partite IVA o dai titolari di reddito agrario in attività alla data di presentazione della domanda.
Sono quindi esclusi i soggetti con attività cessata, oltre che i professionisti iscritti alle casse previdenziali private, gli intermediari finanziari e società di partecipazione, chi fruisce del bonus professionisti e di quello per lavoratori dello spettacolo.
I requisiti necessari:
- Aver conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d’affari 2019.
- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione).
Nessuna condizione è invece fissata se il soggetto ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019; il contributo, in questo caso, spetta a prescindere dal calo del fatturato. Stessa cosa per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) diversi e precedenti all’insorgere della pandemia da Coronavirus.
Come si calcola il contributo
Alla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una percentuale in base all’ammontare di ricavi e compensi 2019:
- 20% se non superano 400mila euro
- 15% se non superano 1 milione di euro
- 10% se non superano 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione (imposte sui redditi e IRAP) e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.