Contributo a Fondo Perduto ART 28 Decreto Rilancio approvato il 13/05/2020
Indichiamo le seguenti informazioni circa una delle più importanti misure contenute nel Decreto Rilancio: il Contributo a Fondo Perduto (art. 28)
Sono informazioni basate su quanto in nostro possesso ad oggi, in attesa della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e in attesa della definizione della modulistica che l’Agenzia delle Entrate predisporrà per l’inoltro dell’istanza per la richiesta del contributo medesimo.
Il contributo si rivolge ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo titolari di partita Iva con ricavi 2019 fino a 5 milioni di euro, colpiti dall’emergenza “Covid 19”
Sulla base delle prime indicazioni sono esclusi i liberi professionisti che hanno percepito bonus e/o indennità dall’Inps o dalle Casse Previdenziali dei rispettivi Ordini Professionali.
Il contributo in questione è cumulabile con l’indennità di € 600 ricevuta da artigiani e commercianti.
Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno un terzo rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando alla differenza fra l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 una percentuale pari a:
20% per i soggetti con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a euro 400.000
15% per i soggetti con ricavi del periodo di imposta 2019 superiori a € 400.000 e inferiori a € 1.000.000
10% per i soggetti con ricavi del periodo di imposta 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
Il contributo sarà comunque non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (intendendo società di persone o società di capitali)
Il contributo in oggetto non sarà considerato tassabile.
Per ottenere il contributo in oggetto occorrerà inviare una istanza on line all’Agenzia delle Entrate, che a breve predisporrà la modulistica da compilare per la richiesta del contributo.
L’istanza dovrà essere presentata entro i 60 giorni seguenti alla data in cui l’Agenzia delle Entrate predisporrà ufficialmente la modulistica.
La domanda del contributo a fondo perduto conterrà anche l’ autocertificazione di regolarità Antimafia.
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta l’istanza, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati pervenuti affinché questa possa fare un riscontro con i dati in possesso del Ministero dell’Interno.
Coloro che avranno dichiarato la regolarità Antimafia pur non avendone i requisiti saranno perseguiti penalmente.
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito diretto sui dati Iban forniti dai soggetti richiedenti.
L’Agenzia delle Entrate potrà eseguire il controllo dei requisiti dei soggetti richiedenti anche in tempi seguenti all’erogazione del contributo. (Il controllo sarà facilitato in quanto dal gennaio 2019 è in vigore la fatturazione elettronica)
Qualora l’Agenzia delle Entrate possa appurare in futuro la non correttezza dei requisiti dichiarati, potrà richiedere la restituzione del contributo erogato applicando sanzioni la cui misurà andrà dal 100% al 200% del contributo medesimo in tutto o in parte non spettante; in determinati casi potranno scattare anche sanzioni penali in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.