Con il DPCM del 26 aprile il Governo ha ulteriormente ampliato, a decorrere dal 4 maggio e fino al 17 maggio, l’elenco delle attività autorizzate all’apertura.

Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1, per le quali deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta confermata la sospensione per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Tuttavia è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché, a partire dal 4 maggio, la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (attività già autorizzata in Liguria con decorrenza 27 aprile).

Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con la sola eccezione di quelle individuate nell’Allegato 2 (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri).

Nell’Allegato 3 potrete trovare infine l’elenco completo dei codici delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizio autorizzate all’apertura.

Anche in questo caso, il numero delle attività consentite è stato esteso rispetto a quanto autorizzato con il precedente decreto.

Ad esempio si segnala dal 4 maggio la ripresa, tra le molte altre, anche delle seguenti attività:

  • Edilizia e cantieristica (una minima parte delle quali già autorizzate in Liguria dal 27 aprile)
  • Intermediari del commercio (agenti e procacciatori)
  • Attività immobiliari (incluse Agenzie immobiliari)

Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita ai sensi del presente decreto sono tenuti ad   assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure igienico-sanitarie e di prevenzione di cui all’allegato 4 e Allegato 5. 

CARUSO&VITALE SRL

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