DECRETO LIQUIDITA’ (DL 23/2020) : le principali misure a sostegno di Imprese e lavoratori autonomi
- Fino a 25mila euro prestiti automatici
Microimprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni potranno ricevere un prestito fino a 25mila euro; Il valore del prestito non potrà comunque superare il 25% del fatturato del 2019.
Il tutto in tempi rapidi e con una procedura automatica senza alcuna valutazione di merito da parte del Fondo di Garanzia, grazie ad una garanzia al 100% da parte dello Stato.
Resta tuttavia la facoltà della Banca di erogare o meno il finanziamento. Il prestito potrà essere restituito in un periodo massimo di 6 anni con inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi.
- Garanzia al 100% solo per ricavi fino a 3,2 milioni
Le Pmi, con ricavi fino a 3,2 milioni, grazie ad una garanzia del 100% potranno ottenere nuovi finanziamenti di ammontare fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non serve l’istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato e 10% Confidi privati. In tutte le altre situazioni, fino a un importo massimo garantibile di 5 milioni di euro, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90%.
- Grandi imprese ed export (ricavi oltre 3,2 milioni)
Per tutte le grandi imprese la garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e per finanziamenti non oltre sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019.
La garanzia coprirà una percentuale compresa fra il 90% e il 70% in base alla dimensione del fatturato ed il numero dei dipendenti.
Per quanto riguarda le modalità di ottenimento dei prestiti agevolati consigliamo ai clienti di contattare direttamente i rispettivi istituti bancari che hanno ricevuto dal Ministero le relative istruzioni.
- Versamenti sospesi (Iva – Ritenute/Contributi dipendenti – Premi Inail) con il calo del fatturato
Nuovo rinvio al 30 giugno soltanto per i versamenti di Iva, ritenute e contributi e Premi Inail sul lavoro dipendente e assimilato in scadenza nei mesi di aprile e maggio.
La proroga verrà concessa solo ai contribuenti che avranno subito un calo di fatturato o corrispettivi del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
I versamenti sono invece sospesi in ogni caso per quei soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno.
Viene prevista comunque una verifica incrociata tra Inps, Inail, altri enti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate per verificare se, chi si è avvalso della sospensione, ne aveva diritto. Con il rischio di essere poi sanzionati per chi l’ha sfruttata senza averne i requisiti.
- Pagamento del bollo sulle fatture elettroniche
Se l’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre risulta di importo inferiore a 250 euro il versamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio.Se, considerando anche l’imposta di bollo sulle fatture del 2° trimestre, l’importo complessivo da versare (1°trim. + 2°trim.) resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa sia al primo che al secondo trimestre potrà essere effettuato entro il 20 ottobre.
La scadenza del 20 aprile 2020 riguarderà quindi soltanto i contribuenti tenuti a versare un’imposta di bollo di importo superiore a 250 euro per il primo trimestre.
- Credito di imposta per spese di sanificazione
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e visiere/occhiali) e dei dispositivi di sicurezza dei lavoratori (barriere/pannelli protettivi e detergenti per mani).I criteri e le modalità di fruizione del credito verranno stabiliti con un Decreto Ministeriale che sarà emanato entro il 30 aprile.
- Ritenute d’acconto sospese per professionisti e agenti fino a luglio
I professionisti e gli agenti con ricavi del 2019 fino a 400mila euro (e senza dipendenti nel mese precedente) potranno non applicare le ritenute di acconto nelle fatture emesse nel periodo tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020.Dovranno provvedere loro stessi al versamento delle ritenute non applicate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Termini congelati per il bonus prima casa
Con il DL “Liquidità” viene concessa più elasticità nel calcolo del periodo di computo per non perdere le agevolazioni prima casa.Agevolazioni da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto.Il Governo ha quindi deciso di congelare, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i termini per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto all’imposta di registro scontato.Termini che torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
- Slitta al 2021 il Codice della crisi
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è stato rinviato al 1° settembre 2021.
Sono sospese fino al 31.12.2020 anche le norme del codice civile che impongono la ricapitalizzazione quando il capitale sociale, eroso dalle perdite, precipita al di sotto dei limiti legali; e di conseguenza non sono operative le cause di scioglimento della società per riduzione del capitale per perdite.Ed infine al fine di favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci sono congelate anche le norme in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci rispetto ai fornitori ed agli altri creditori chirografari della società.Queste norme non sono applicabili agli esercizi già chiusi ed ai finanziamenti – soci fatti in passato.