E’ stata reintrodotta la licenza UTIF  per la vendita e la somministrazione di alcolici.

Questa licenza  UTIF (Ufficio Tecnico Finanza) obbliga tutte le attività lavorative che producono, vendono o trasformano prodotti alcolici, a denunciarne l’esercizio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del territorio entro il 31/12/2019,  utilizzando l’apposito modulo di denuncia.

Rientrano tra i prodotti alcolici: grappe, acquaviti, liquori, alcole etilico, birra, vino, prodotti alcolici intermedi, come i vini aromatizzati e liquorosi,  i sidri, aromi, profumerie alcoliche etc..

Esercizi che devono presentare denuncia e soggetti coinvolti

– gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa;

– gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

–  esercizi pubblici

– esercizi di intrattenimento pubblico

–  esercizi ricettivi

– rifugi alpin

Restano, in ogni caso, soggetti all’obbligo di denuncia gli esercenti di vendita all’ingrosso o di gestione di depositi a scopo di vendita.

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi di breve durata, rimangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

La licenza fiscale ha validità permanente, anche se in caso di successive variazioni, quali cessione d’azienda, variazione della sede legale, ecc., queste devono essere comunicate all’Ufficio delle Dogane.

Chiunque non risulti in possesso della prescritta licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche, è soggetto alla sanzione amministrativa

Per scaricare il modulo e accedere alla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui

Caruso&Vitale srl

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